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Comunicazione delle attrezzature, dei servizi e dei prezzi delle strutture ricettive

Legge 25 agosto 1991 n. 284 e Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1991 – Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico.

Le norme in materia di prezzi del settore turistico, stabilite con legge 284/91 e successivo D.M. 16.10.91, hanno introdotto, la libera determinazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari). 
Ai sensi della suddetta legislazione e dell’art. 17 della L.R. n. 6 del 4 giugno 2008 (che si riporta in estratto) è fatto obbligo agli operatori delle strutture ricettive di comunicare annualmente le attrezzature, i servizi e i prezzi praticati alla clientela dalla loro struttura.
Detto adempimento, in via temporanea, è realizzato utilizzando i modelli scaricabili in appresso, da presentarsi all’APT Basilicata – Via De Viti De Marco n. 9 – 75100 MATERA, entro il 1° ottobre (comunicazione annuale) con validità dal 1° gennaio dell’anno successivo e/o entro il 1° marzo (comunicazione suppletiva) con decorrenza 1° giugno.
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(ESTRATTO)
Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 6.
DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DI OSPITALITÀ DELLA REGIONE BASILICATA

Articolo 17
Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
1. I responsabili delle strutture ricettive comunicano alla Provincia (all’APT) i prezzi massimi che intendono applicare per ogni stagionalità. La comunicazione è inviata entro il 30 settembre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell’anno successivo. È altresì consentita, entro il 1° marzo dell’anno successivo una comunicazione per la variazione di prezzi e servizi che si intendono applicare e fornire a decorrere dal 1° giugno dello stesso anno.
2. Per le strutture ricettive all’aperto, la comunicazione di cui al comma 1 concerne i prezzi di bassa, alta o unica stagione, che si applicano per giornata o per frazione di giornata.
3. Nel caso di campeggi di transito la comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) la tariffa per persona quando sia indifferenziata l’età o, in caso diverso, la distinzione tra tariffa adulti e tariffa bambini, specificando, per quest’ultima, il limite di età ai fini della sua applicazione;
b) la tariffa per piazzola e la tariffa per unità abitativa;
c) l’orario di scadenza giornaliero delle tariffe di cui alle lettere a) e b).
4. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta, oltre all’applicazione della sanzione prevista dal successivo articolo 21, comma 8, l’impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell’ultima regolare comunicazione.
5. Per le nuove strutture ricettive, o qualora ricorrano le fattispecie di cui all’articolo 16, commi 2 e 3, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata il giorno successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio o a quello alla scadenza del termine di cui all’articolo 15, comma 8.
6. I prezzi applicati sono comprensivi di I.V.A. e devono specificare se includono il solo pernottamento, il pernottamento e la prima colazione, la mezza pensione e la pensione completa.

Articolo 18
Periodi di apertura delle strutture ricettive
1. I periodi di apertura delle strutture ricettive possono essere annuali o stagionali. L’apertura è stagionale quando le strutture sono aperte per periodi temporanei, non inferiori a tre mesi consecutivi, nell’arco dello stesso anno.
2. I periodi di apertura devono essere comunicati al Comune che provvede ad informare la Provincia (l’APT).

Articolo 19
Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
1. È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile, nella zona di ricevimento degli ospiti, una tabella contenente:
a)  la denominazione e l’indirizzo della struttura ricettiva;
b)  la tipologia;
c)  la classificazione;
d)  la capacità ricettiva massima;
e)  l’orario entro cui lasciare libero l’alloggio;
f)  l’orario limite entro il quale si serve la colazione;
g)  i prezzi massimi, praticati per l’anno solare in corso e regolarmente comunicati alla Provincia competente (all’APT), riguardanti le camere, le unità abitative, le piazzole, nonché i supplementi applicati, per ogni stagionalità, al giorno e per gli eventuali soggiorni minimi richiesti;
h)  l’indicazione della Provincia competente (dell’APT)  e della procedura per inoltrare eventuali reclami.
2. I dati indicati nel precedente comma 1, aggiornati in base alla comunicazione di cui al precedente articolo 17, devono essere contenuti in un cartellino esposto ben visibilmente:
a)  in ogni camera, suite e unità abitativa delle strutture ricettive alberghiere;
b)  in ogni camera e unità abitativa delle strutture ricettive extralberghiere, ad esclusione di case per ferie, case ed appartamenti per vacanze, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, rifugi di montagna e rifugi escursionistici;
c)  in ogni unità abitativa delle strutture ricettive all’aperto.
3. In tutte le strutture ricettive, nella zona di ricevimento degli ospiti, è fatto obbligo di esporre altresì l’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività.
4. È fatto obbligo di esporre in ogni camera, suite e unità abitativa delle strutture ricettive il piano di emergenza con l’indicazione delle vie di fuga.
5. È altresì obbligatorio esporre il segno distintivo corrispondente alla classificazione assegnata:
a)  all’esterno e all’interno dell’area ricevimento della struttura ricettiva alberghiera ed eventuali dipendenze;
b)  all’esterno di ciascuna struttura ricettiva extralberghiera;
c)  nella zona di ricevimento degli ospiti di ciascuna struttura ricettiva all’aperto.

Articolo 20
Chiusura delle strutture ricettive
1. Le strutture ricettive ad apertura annuale possono restare chiuse per un periodo ordinario massimo di trenta giorni all’anno, anche non consecutivi. È consentita, previa autorizzazione, un’ulteriore chiusura motivata di sessanta giorni, distribuiti in uno o più periodi. In entrambi i casi è fatto obbligo di comunicare preventivamente i periodi di chiusura al Comune.
2. La chiusura per la ristrutturazione dell’immobile della struttura ricettiva è consentita per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi per accertate e comprovate esigenze tecniche.
3. Salvo il periodo ordinario di chiusura di cui al comma 1, tutte le altre ipotesi di chiusura delle strutture ricettive devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.
4. La chiusura temporanea non conforme ai precedenti commi 1, 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 21, comma 1, lettera d).
5. La chiusura per cessazione dell’attività della struttura ricettiva è comunicata al Comune con un preavviso di almeno tre mesi, salvo comprovate ed urgenti esigenze tecniche ed organizzative.

Articolo 21
Sanzioni amministrative pecuniarie
Il Comune territorialmente competente, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e applicazione delle sanzioni amministrative in materia di classificazione, di trasmissione e pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione di cui all’articolo 1 della Legge 25 agosto del 1991, n. 284, irroga le seguenti sanzioni:
OMISSIS
b) mancata esposizione al pubblico dell’autorizzazione o delle tabelle prezzi aggiornate, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00;
c) mancata esposizione dei cartelli indicanti il piano di emergenza con relative vie di fuga, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00;
d) chiusura della struttura ricettiva in violazione di quanto previsto dal precedente articolo 18, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00;
e) applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da eu- ro 250,00 a euro 1.500,00;
f) superamento, in forma permanente, della capacità ricettiva autorizzata, eccezion fatta per le strutture ricettive all’aperto, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00 per ogni posto letto in più;
g) mancata osservanza, da parte delle strutture ricettive alberghiere, dell’obbligo di rimuovere il letto aggiunto alla partenza del cliente, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 150,00;
h) inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00;
i) mancata esposizione del segno distintivo assegnato a seguito della classificazione, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 400,00;
j) attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, di un’attrezzatura non corrispondente a quella realmente posseduta o una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00;
k) mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.
OMISSIS